RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
(articolo così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 97 del 2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.